Art. 21 T.U. Riscossione Determinazione delle entrate

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 3 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. La determinazione delle entrate è effettuata dall’ufficio dell’ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l’autoliquidazione, dal soggetto interessato; con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.

2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.