Art. 23 T.U. Riscossione Modalità di riscossione di particolari tipologie di entrate

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 6 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi del presente capo, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, sanzioni, interessi e diritti è effettuata ai sensi della disciplina di cui ai titoli VI e VIII del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse per i servizi ipotecari e catastali e dei tributi speciali di cui all’articolo 20, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici dell’Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell’articolo 3;
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalità telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico.

4. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse per i servizi ipotecari e catastali, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all’articolo 22.

5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento in Tesoreria dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.