Art. 20 T.U. Riscossione Ambito di applicazione

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla
utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l’utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Ministero dell’economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole
disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative;
h) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella
allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo
unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Testo in vigore dal 20 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.