Art. 158 T.U. Riscossione Estinzione del procedimento per pagamento del debito

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 143, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.