Art. 147 T.U. Riscossione Esecuzione a seguito di misure cautelari adottate su iniziativa dell’ufficio
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
1. (articolo 27, comma 7, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1. Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione, sono adottate ai sensi dell’articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest’ultimo può procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del presente titolo, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall’articolo 177.