Art. 148 T.U. Riscossione Surroga dell’agente della riscossione in procedimenti esecutivi già iniziati
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, l’agente della riscossione può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto all’agente della riscossione l’importo del suo credito, lo stesso agente resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. L’agente della riscossione può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.