Art. 152 T.U. Riscossione Divieto per l’agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione non può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.