Art. 45 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 44 T. U. 1926)

1. Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.