Art. 40 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 39 T. U. 1926)

1. Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.