Art. 36 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 35 T. U. 1926)

1. Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

2. La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.

3. La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.