Art. 37 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 36 T. U. 1926)

1. È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.(66)

Testo in vigore dal 6 maggio 1998

Note di aggiornamento

Aggiornamento (66)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l’art. 163, comma 2, lettera a) che “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.