Art. 32 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 31 T. U. 1926)

1. Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

2. Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

3. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.