Art. 26 T.U. Postale Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici.(39)
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (39)
Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l’art. 218, comma 1, lettera r)) la soppressione al primo comma delle parole “e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”.