Art. 26 T.U. Postale Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici.(39)
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Note di aggiornamento

Aggiornamento (39)

Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l’art. 218, comma 1, lettera r)) la soppressione al primo comma delle parole “e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.