Art. 24 T.U. Postale Sequestro, pignoramento ed opposizione
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Gli oggetti e le somme affidate all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall’autorità giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.