Art. 27 T.U. Postale Servizi espletati dall’Amministrazione postale

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. L’Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei picchi.
L’Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.