Art. 25 T.U. Postale Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale... è punito ai sensi dell’art. 635, n. 3 del codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale..., è punito ai sensi dell’art. 639 del codice penale, ma si procede d’ufficio.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.