Art. 23 T.U. Postale Danneggiamento
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali... od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell’art. 635, n. 3, del codice penale.