Art. 3 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l’opera propria per gli scopi anzidetti.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.