Art. 1 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l’interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.
I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l’amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l’interno.