Art. 2 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Gli organi centrali dell’amministrazione sanitaria presso il Ministero dell’interno sono: la Direzione generale della Sanità pubblica ed il Consiglio superiore di sanità.
Il prefetto è l’autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il Consiglio provinciale di sanità e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.
Il podestà è l’autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l’ufficiale sanitario.
Il medico provinciale dirige l’ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L’ufficiale sanitario dirige l’ufficio sanitario comunale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.