Art. 260 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire duecento a quattromila.(83)
Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (83)
Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ha disposto (con l’art. 4, comma 7) che al comma 1 del presente articolo “le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000»”.