Art. 256 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l’obbligo di mettersi a disposizione dell’autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.
Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia. Il contravventore all’obbligo anzidetto è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla Cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico 1° maggio 1930, n. 680; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.