Art. 258 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell’interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà.
Il provvedimento del podestà è preso su parere dell’ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.
Il contravventore è punito coll’arresto fino a tre mesi e coll’ammenda da lire duecento a duemila.