Art. 257 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all’esercizio della professione è tenuto a prestare l’opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l’interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede.
Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l’interno è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.