Art. 259 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l’obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell’art. 93.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.