Art. 125 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti.
Comma non più previsto dalla L. 9 ottobre 1964, n. 990.
È vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.
La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ’ aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.
Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull’etichetta.
È vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull’etichetta.
Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti.
Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l’arresto fino a un mese.
Indipendentemente dall’azione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio a termini dell’art. 113.

Testo in vigore dal 12 novembre 1964

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.