Art. 120 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il farmacista, autorizzato all’esercizio della succursale ai termini dell’art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione.
La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell’apertura della succursale.
L’obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.