Art. 122 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull’etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.