Art. 124 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Ministero dell’interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:
a) l’elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;
b) l’elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando, detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.