Art. 119 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell’assistenza farmaceutica, nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.
Comma abrogato dalla L. 2 aprile 1968, n. 475.
È demandata al sindaco, sentito l’ufficiale sanitario e in conformità alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all’apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia.
Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l’esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cinquecento a duemila.

Testo in vigore dal 12 maggio 1968

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.