Art. 196 T.U. Registro Donazioni di beni immobili in favore di aziende ospedaliere

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 5, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Gli atti di donazione a favore delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell’ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.