Art. 196 T.U. Registro Donazioni di beni immobili in favore di aziende ospedaliere
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 5, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. Gli atti di donazione a favore delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell’ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.