Art. 178 T.U. Registro Esenzioni per le controversie in materia di locazioni

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 57, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede euro 309,87 sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.