Art. 191 T.U. Registro Misure per incentivare il procedimento di mediazione

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 17, commi 1 e 2, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.