Art. 194 T.U. Registro Esenzione imposta di registro

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 2, comma 26, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall’obbligo di pagamento dell’imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall’articolo 58 e di ogni altra imposta.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.