Art. 104 T.U. Registro Altri beni

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell’attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell’articolo 95, comma 2, e negli articoli da 99 a 103 è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell’articolo 99, comma 1, lettere b) e c).

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.