Art. 104 T.U. Registro Altri beni
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell’attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell’articolo 95, comma 2, e negli articoli da 99 a 103 è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.
2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell’articolo 99, comma 1, lettere b) e c).