Art. 105 T.U. Registro Passività deducibili
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell’articolo 109.
2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 106 a 109.