Art. 105 T.U. Registro Passività deducibili

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell’articolo 109.

2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 106 a 109.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.