Art. 103 T.U. Registro Crediti
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell’articolo 101.