Art. 102 T.U. Registro Rendite e pensioni

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346... )

1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l’annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all’allegato 4 al presente testo unico, in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell’età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell’età di questa.

2. Il prospetto dei coefficienti di cui all’allegato 4 al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 2 non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento.

4. Comma soppresso dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.