Art. 121 T.U. Edilizia Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(L) (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.(18)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.