Art. 122 T.U. Edilizia Ambito di applicazione

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il disposto dell’articolo 129, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 3, comma 1, del presente testo unico.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.