Art. 113 T.U. Edilizia Dichiarazione di conformità

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 110.(18)

Testo in vigore dal 27 febbraio 2007

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.