Art. 115 T.U. Edilizia Certificato di agibilità

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.(18)

Testo in vigore dal 27 febbraio 2007

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.