Art. 110 T.U. Edilizia L, commi 1 e 2 - R, comma 3

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.(18)

Testo in vigore dal 27 febbraio 2007

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.