Art. 88 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di L. 200.000 e l’eccedenza derivi, a giudizio della Commissione di vigilanza, da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia ovvero da spese di rifinimento o d’altra natura superflue od eccessive, la quota di ammortamento riferentesi alla eccedenza di somma è determinata con esclusione del correlativo contributo erariale. Il limite di L. 200.000 è elevato a L. 250.000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma.
2. Con norme da approvarsi o da modificarsi eventualmente mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i criteri sui quali la Commissione di vigilanza deve fondare la sua decisione circa l’ammontare delle eccedenze sui limiti sovraindicati per le quali può essere conservato il contributo erariale.
3. Il giudizio della Commissione di vigilanza è insindacabile.