Art. 87 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l’applicazione delle detrazioni ordinate dal collaudatore, può essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici, in conformità delle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, la esecuzione d’ufficio delle opere ritenute indispensabili, salvo le risultanze di un eventuale giudizio di responsabilità, a carico della impresa.