Art. 83 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il collaudo delle costruzioni di cui all’art. 82 deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga di termini.

2. Il collaudatore inadempiente può essere esonerato dall’incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.