Art. 89 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I soci di cooperative edilizie a contributo erariale, non prenotatari od assegnatari di alloggi, non possono essere eletti alle cariche sociali in numero maggiore di due.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.