Art. 84 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. La relazione definitiva di collaudo col reparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore, pel tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale è tenuta a restituire gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi.
2. Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il reparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata.
3. Entro il cennato termine di giorni quindici, e comunque non oltre il mese di cui al primo comma, è ammesso ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.