Art. 372 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all’Istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonché da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all’ammontare del canone mensile di affitto.

2. I mutui concessi dagli istituti di credito fondiario sono del pari garantiti da prima ipoteca a favore di essi sulle aree è sulle costruzioni nonché, sussidiariamente, dallo Stato in caso di inadempienza.

3. La concessione e la somministrazione dei mutui, di cui all’art. 364 è fatta dalla Cassa depositi e prestiti con le norme del proprio Istituto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici cui spetta approvare i progetti e riconoscere la regolarità dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall’Istituto mutuatario in base agli stati di avanzamento dei lavori, ovvero su nulla osta dei Ministeri della marina e della aeronautica nel caso di cui all’ultimo comma dell’articolo stesso.

4. La somministrazione dei mutui di cui all’art. 365 è fatta su nulla osta del Ministero della guerra al quale è demandata la scelta dell’area e la preventiva approvazione dei progetti.

5. Con le stesse norme la somministrazione dei mutui di cui all’art. 363, ultimo comma, è fatta su nulla osta del Ministero dell’Africa Italiana. I mutui predetti sono garentiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel Regno e nelle Colonie, non ancora gravati d’ipoteca, oltre che con la ritenuta sugli stipendi di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.