Art. 372 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all’Istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonché da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all’ammontare del canone mensile di affitto.
2. I mutui concessi dagli istituti di credito fondiario sono del pari garantiti da prima ipoteca a favore di essi sulle aree è sulle costruzioni nonché, sussidiariamente, dallo Stato in caso di inadempienza.
3. La concessione e la somministrazione dei mutui, di cui all’art. 364 è fatta dalla Cassa depositi e prestiti con le norme del proprio Istituto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici cui spetta approvare i progetti e riconoscere la regolarità dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall’Istituto mutuatario in base agli stati di avanzamento dei lavori, ovvero su nulla osta dei Ministeri della marina e della aeronautica nel caso di cui all’ultimo comma dell’articolo stesso.
4. La somministrazione dei mutui di cui all’art. 365 è fatta su nulla osta del Ministero della guerra al quale è demandata la scelta dell’area e la preventiva approvazione dei progetti.
5. Con le stesse norme la somministrazione dei mutui di cui all’art. 363, ultimo comma, è fatta su nulla osta del Ministero dell’Africa Italiana. I mutui predetti sono garentiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel Regno e nelle Colonie, non ancora gravati d’ipoteca, oltre che con la ritenuta sugli stipendi di cui al primo comma del presente articolo.