Art. 365 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. La Cassa depositi e prestiti, in aggiunta ai mutui per complessive lire 24.000.000 autorizzati in base all’art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1184, per le costruzioni di cui all’art. 343 (comma 2°) con ammortamento cinquantennale ed al saggio d’interesse stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la guerra, è pure autorizzata ad accordare, per il medesimo scopo, mutui ammortizzabili in cinquant’anni sino a raggiungere il complessivo importo di altri 36 milioni di lire avvalendosi delle somme che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono facoltizzati a versare in conto corrente l’Istituto nazionale delle assicurazioni, l’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l’Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gli istituti di credito ordinari.

2. Il saggio d’interesse per le somme da versarsi come sopra in conto corrente è stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la guerra e per le corporazioni.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.